Con delibera n. 478 del 26 novembre 2025, Anac ha approvato le Linee Guida in materia di whistleblowing sui canali interni di segnalazione, dando ulteriori indicazioni sulle modalità di gestione degli stessi e, in particolare, approfondendo i seguenti profili:
- Coinvolgimento di natura informativa delle organizzazioni sindacali (RSA o RSU, ovvero, in assenza, le organizzazioni territoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale), finalizzata all’acquisizione di osservazioni sull’istituzione del canale interno e sulle modifiche sostanziali dell’atto organizzativo o del Modello di Organizzazione e Gestione 231/01 (“MOG”). In mancanza, l’ente è esposto ad una sanzione amministrativa pecuniaria. L’informativa essere trasmessa prima della definitiva approvazione dell’atto organizzativo o dell’aggiornamento del MOG, indicando un termine per presentare eventuali chiarimenti e/o incontri.
- Canali interni e modalità di segnalazione. Le modalità di presentazione delle segnalazioni devono essere disciplinate nell’atto organizzativo o nel MOG. Le segnalazioni possono essere raccolte in forma scritta oppure oralmente. La loro raccolta è gestita privilegiando l’utilizzo di software informatici, che devono essere idonei a garantire elevati livelli di sicurezza e protezione dei dati personali.
- Autonomia del gestore della segnalazione. La gestione delle segnalazioni è affidata al gestore, quale soggetto autonomo, imparziale e indipendente. La funzione in esame può essere svolta da un soggetto interno o esterno all’ente, purché dotato di competenze adeguate, preferibilmente in ambito giuridico e con una conoscenza dell’organizzazione. Il gestore è l’unico soggetto legittimato a ricevere le segnalazioni e a svolgere le attività istruttorie. L’atto organizzativo deve inoltre disciplinare i conflitti di interesse e prevedere la nomina di un sostituto del gestore, ove necessario. Il MOG 231 dovrà prevedere il raccordo delle informazioni tra il gestore e l’ODV, ove non coincidano.
- Codici di comportamento e formazione. La disciplina del whistleblowing incide direttamente sui doveri del personale, per tale motivo gli enti devono investire sulla formazione periodica sul tema e di integrare i codici di comportamento, i codici etici e i MOG con disposizioni specifiche dedicate al whistleblowing.
- Adeguamenti per i soggetti del settore privato che adottano il MOG 231/01.
L’adeguamento del MOG risulta necessario sotto i seguenti profili:
- previsione di un canale interno di segnalazione o adeguamento del canale precedentemente attivato. In ogni caso, è rimessa all’autonomia di ciascun ente la scelta dell’atto da adottare per la disciplina del sistema di gestione delle segnalazioni whistleblowing, purché richiamato nel Modello 231. In particolare, sono descritti puntualmente non soltanto i canali di segnalazione a disposizione, interni ed esterni, ma anche le modalità di ricorso agli stessi, le violazioni oggetto di segnalazione, le tutele riconosciute alla persona segnalante e le modalità con le quali queste ultime potranno essere azionate. Ove si ricorra ad un soggetto esterno per la gestione della segnalazione interna, il Modello 231/atto organizzativo fornisce evidenza del contratto stipulato con il gestore esterno e dei compiti delegati allo stesso;
- gli enti dovranno disporre di un canale di segnalazione idoneo a ricevere tutte le segnalazioni di cui al d.lgs. n. 24/2023, ivi incluse quelle di condotte illecite rilevanti ai sensi del d.lgs. n. 231/2001 o quelle di violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti. Restano fermi i flussi informativi strutturati nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza dei modelli (art. 6, co. 2, lett. d) d.lgs. n. 231/2001). L’ANAC raccomanda l’adozione di un solo canale di segnalazione.
- esplicitazione del divieto di ritorsione e del divieto di ostacolare (o tentare di ostacolare) la persona che intende segnalare;
- aggiornamento del sistema disciplinare, previsto ai sensi dell’art. 6, co. 2, lett. e), d.lgs. n. 231/2001, con possibili sanzioni nei confronti dei responsabili degli illeciti sanzionati da ANAC. È fonte di responsabilità disciplinare la commissione di ritorsioni, l’ostacolo anche solo tentato alla segnalazione, la violazione dell’obbligo di riservatezza, la mancata istituzione del canale, la non adozione (o adozione difforme rispetto al decreto) di procedure, la mancata verifica e analisi delle segnalazioni.
Il MOG non ha efficacia esimente della responsabilità amministrativa ove non adeguato.
Inoltre, con delibera n. 479 approvata il 26 novembre 2025, ANAC ha poi apportato modifiche ed integrazioni alle Linee guida sulla presentazione e gestione delle segnalazioni esterne, così da assicurare la coerenza dei contenuti con le indicazioni presenti.