Il lavoratore può scegliere se versare l’intera quota di TFR maturando oppure non versare la quota di TFR.
È possibile aderire con le seguenti percentuali calcolate sulla retribuzione imponibile tabellare, individuata dalle disposizioni del CCNL Assicurativo, prevista dal proprio inquadramento, pari a: 1,75% - 2% - 3% - 4% - 5% - 6%- 8% - 10%.
Le percentuali relative al contributo a carico del lavoratore possono essere modificate annualmente nel mese di dicembre mediante l’accesso alla sezione dedicata del portale aziendale (la variazione contributiva decorre, quindi, dal mese di gennaio dell’anno successivo).
La tabella di seguito riporta la misura minima di contribuzione al Fondo così come fissata dal CIA, la sua decorrenza e periodicità:
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DIPENDENTI E FUNZIONARI |
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Contributo |
Decorrenza e periodicità |
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| Quota TFR | Lavoratore(1) | Datore di lavoro(2) | |
| 100% | 0% | 7,5%(3) |
Il TFR è versato con periodicità mensile con competenza decorrente dal mese di adesione al Fondo. Il contributo lavoratore può essere versato* a scelta di quest'ultimo, in 12 mensilità con trattenuta mensile (pe run periodo inferiore per le assunzioni in corso d'anno) ovvero in due mensilità (con tattenuta nel mese di marzo e nella gratifica natalizia) *Il datore di lavoro anticipa la Fondo annualità realtiva sia al contributo del lavoratore sia al contributo del datore di lavoro nel mese di gennaio. |
| 0%(4) | 1,75% | 7,5%(3) | |
(1.) Misura minima del contributo da parte del lavoratore per avere diritto al contributo del datore di lavoro da calcolarsi sulla retribuzione imponibile tabellare individuata dalle disposizioni del CCNL. La misura di contribuzione a carico del lavoratore è scelta dall’aderente al momento dell’adesione e può essere successivamente variata secondo le modalità di seguito descritte. Il lavoratore può scegliere di modificare annualmente la percentuale della propria contribuzione al Fondo secondo specifiche indicazioni fornite dall’Ufficio Risorse Umane. La variazione contributiva decorre dall’anno successivo. La percentuale di contribuzione è espressa nei seguenti termini: 1,75%, 2%, 3%, 4%, 5%, 6%, 8%, 10%, da calcolarsi sulla retribuzione imponibile tabellare individuata dalle disposizioni del CCNL; per i funzionari, nel calcolo del contributo, si tiene anche conto dell’indennità di carica.
(2.) La percentuale del contributo del datore di lavoro viene calcolata sulla retribuzione imponibile tabellare individuata dalle disposizioni del CCNL; per i funzionari, nel calcolo del contributo, si tiene anche conto dell’indennità di carica.
(3.) Il C.I.A. vigente ha previsto che detta percentuale di contribuzione in capo al Datore di lavoro sia in vigore dal 1° gennaio 2025, passando a 7,5% dal 1° gennaio 2026 e all’8% dal 1° gennaio 2027.
(4.) Il lavoratore può scegliere di versare l’intera quota di TFR maturando.