Il lavoratore può scegliere se versare l’intera quota di TFR maturando oppure non versare la quota di TFR.
È possibile aderire versando al Fondo una percentuale di contribuzione a proprio carico pari al 4%, calcolata su basi diverse a seconda del CCNL Dirigenti Assicurativi tempo per tempo vigente, ferme restando eventuali condizioni di miglior favore stabilite a livello di contrattazione individuale. Salve dette condizioni derivanti dalla contrattazione individuale, per i Dirigenti a cui si applica il vigente CCNL (2018-2022), la percentuale del contributo è riconosciuta su una quota pari all'85% del trattamento economico minimo complessivo riportato nell'Allegato 1 del citato CCNL da erogarsi per ciascuna mensilità contrattuale.
La percentuale relativa al contributo a carico del lavoratore può essere modificata annualmente nel mese di dicembre mediante l’accesso alla sezione dedicata del portale aziendale (la variazione contributiva decorre, quindi, dal mese di gennaio dell’anno successivo).
Ai Dirigenti è riconosciuta la facoltà di ricevere il versamento del contributo datoriale con una delle seguenti modalità, da scegliere all’atto dell’adesione e, comunque, successivamente modificabile con periodicità annuale (con decorrenza dall’anno successivo):
A) “Full”: Intero importo versato al Fondo, come da percentuali stabilite dal CCNL di riferimento. In questo caso la parte eccedente la quota fiscalmente deducibile verrà tassata con tassazione ordinaria. Optando per questa soluzione il contributo versato al Fondo non sarà oggetto di ulteriore tassazione nel momento della sua liquidazione.
B) “Fix”: Importo di euro 5.164,57 (quota deducibile fiscalmente) versato al Fondo; l’importo eccedente verrà liquidato sotto forma di Una Tantum nel cedolino ed è soggetta a tassazione e contributi.
La tabella di seguito riporta la misura minima di contribuzione al Fondo, la sua decorrenza e periodicità:
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DIRIGENTI |
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Contributo |
Decorrenza e periodicità |
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| Quota TFR | Lavoratore(1) | Datore di lavoro(2) |
Il TFR è versato con periodicità mensile con competenza decorrente dal mese di adesione al Fondo. Il contributo lavoratore può essere versato* a scelta di quest'ultimo, in 12 mensilità con trattenuta mensile (pe run periodo inferiore per le assunzioni in corso d'anno) ovvero in due mensilità (con tattenuta nel mese di marzo e nella gratifica natalizia) *Il datore di lavoro anticipa la Fondo annualità realtiva sia al contributo del lavoratore sia al contributo del datore di lavoro nel mese di gennaio. |
| 100% | 0% | 13,5% | |
| 0%(3) | 4% | 13,5% | |
(1.) Misura minima del contributo da parte del lavoratore per avere diritto al contributo del datore di lavoro. Tale percentuale viene calcolata su basi diverse a seconda del CCNL tempo per tempo vigente, ferme restando eventuali condizioni di miglior favore stabilite a livello di contrattazione individuale. Salve dette condizioni derivanti dalla contrattazione individuale, per i Dirigenti a cui si applica il vigente CCNL (2018-2022), la percentuale del contributo è riconosciuta su una quota pari all'85% del trattamento economico minimo complessivo riportato nell'Allegato 1 del citato CCNL da erogarsi per ciascuna mensilità contrattuale. La misura di contribuzione a carico del lavoratore è scelta dall’aderente al momento dell’adesione e può essere successivamente variata secondo le modalità di seguito descritte. Il lavoratore può scegliere di modificare annualmente la percentuale della propria contribuzione al Fondo secondo specifiche indicazioni fornite dall’Ufficio Risorse Umane. La variazione contributiva decorre dall’anno successivo.
(2.) La misura del contributo datoriale viene calcolata su basi diverse a seconda del CCNL tempo per tempo vigente, ferme restando eventuali condizioni di miglior favore stabilite a livello di contrattazione individuale. Salve dette condizioni derivanti dalla contrattazione individuale, per i Dirigenti a cui si applica il vigente CCNL (2018-2022), la percentuale del contributo datoriale è riconosciuto su una quota pari all'85% del trattamento economico minimo complessivo riportato nell'Allegato 1 del citato CCNL da erogarsi per ciascuna mensilità contrattuale. Ai Dirigenti è riconosciuta la facoltà di ricevere il versamento del contributo datoriale con una delle seguenti modalità, da scegliere all’atto dell’adesione e, comunque, successivamente modificabile con periodicità annuale (con decorrenza dall’anno successivo): A) “Full”: Intero importo versato al Fondo, come da percentuali stabilite dal CCNL di riferimento. In questo caso la parte eccedente la quota fiscalmente deducibile verrà tassata con tassazione ordinaria. Optando per questa soluzione il contributo versato al Fondo non sarà oggetto di ulteriore tassazione nel momento della sua liquidazione. B) “Fix”: Importo di euro 5.164,57 (quota deducibile fiscalmente) versato al Fondo; l’importo eccedente verrà liquidato sotto forma di Una Tantum nel cedolino ed è soggetta a tassazione e contributi.
(3.) Il lavoratore può scegliere se versare l’intera quota di TFR maturando oppure non versare la quota di TFR.