Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028.
La Legge di Bilancio ha introdotto una serie di novità che interessano la previdenza complementare (che entreranno in vigore dal 1° luglio 2026, ferme le ulteriori indicazioni che verranno fornite dalla COVIP):
Politiche di investimento dei fondi pensione: investimenti in infrastrutture e revisione del D.M.E.F. 166/2014 (Art 1, commi 199 – 200 Legge di Bilancio)
La Legge di bilancio, previa revisione del D.M. n. 166/2014 (da adottare entro 90 giorni dalla sua entrata in vigore), riconosce al M.E.F. la possibilità di emanare indicazioni sugli investimenti in strumenti finanziari emessi da società o enti attivi prevalentemente nel settore delle infrastrutture nazionali (nei settori: telecomunicazioni anche digitali, turistico, culturale, ambientale, idrico, stradale, ferroviario, portuale, aeroportuale, sanitario, immobili pubblici non residenziali, produzione e trasporto di energia), ampliando le modalità di realizzazione di tali investimenti, attraverso la forma diretta e indirettamente, attraverso OICR o mediante operazioni di cartolarizzazione. Tali investimenti dovranno essere mantenuti dal Fondo a livelli prudenziali. Oltre alle suddette previsioni, il D.M.E.F. dovrà essere integrato prevedendo disposizioni sulle procedure ed informative che i fondi dovranno fornire alla COVIP in caso di superamento temporaneo dei limiti massimi di investimento normativamente previsti.
Aumento del plafond di deducibilità fiscale da 5.164,57 € e 5.300 €/annui dal periodo di imposta 2026 (Art 1, comma 201 Legge di Bilancio)
Aumento dell’extradeducibilità per i lavoratori di prima occupazione successiva al 1.1.2007 (Art 1, comma 201 Legge di Bilancio)
A tali lavoratori, limitatamente ai primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, viene consentito, nei venti anni successivi al quinto anno di partecipazione alle stesse, dedurre dal reddito complessivo contributi eccedenti il limite di deducibilità pari all’ammontare complessivo dei contributi deducibili nei primi 5 anni di partecipazione ma non effettivamente versati e comunque non superiore alla metà del predetto limite annuo (extradeducibilità pari a 2.650 € annui).
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Aliquota IRPEF |
Scaglioni di reddito |
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23% |
Fino a 28.000 euro |
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33% |
Da 28.001 a 50.000 euro |
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43% |
Da 50.001 euro |
Tale modifica rileva nella determinazione della tassazione progressiva dei redditi maturati tra il 2001 e il 2006 e nella determinazione dell’aliquota interna di tassazione del reddito di riferimento della cd. “tassazione separata”.
Variazione della percentuale massima di conversione della prestazione pensionistica in forma di capitale, che passa dal 50% al 60% (Art 1, comma 201 Legge di Bilancio)
Per l’effetto, l’obbligo di conversione del montante finale della prestazione pensionistica in forma di rendita vitalizia passa al 40% del montante finale. Resta fermo il criterio di conversione utile a verificare la possibilità di richiedere la prestazione interamente in capitale.
Nuovi obblighi nella destinazione del TFR al Fondo di Tesoreria (Art 1, comma 203 Legge di Bilancio)
A partire dal 1° gennaio 2026, l’obbligo di versamento al Fondo di Tesoreria ora viene esteso progressivamente alle aziende che avranno in media nell’anno solare precedente:
2026-2027: almeno 60 dipendenti;
2028- 2031: almeno 50 dipendenti (soglia standard);
Dal 2032: almeno 40 dipendenti.
Adesione automatica ai fondi pensione di riferimento tramite silenzio-assenso per i lavoratori di prima assunzione dal 2026 (Art 1, comma 204 Legge di Bilancio) con una finestra di 60 giorni per rifiutare esplicitamente l’adesione al fondo pensione di riferimento dell’azienda, devolvendo il TFR ad altra forma di previdenza complementare o mantenendolo in azienda/F.Tesoreria
Ciò comporta la devoluzione dell’intero TFR e della contribuzione a carico del lavoratore (tranne se la RAL è inferiore al valore dell’assegno sociale) e del datore di lavoro nella misura prevista dagli accordi o dai contratti collettivi, anche aziendali; il datore di lavoro avvia i versamenti a partire dal mese successivo alla scadenza dei 60 giorni, includendo anche quanto maturato dalla data di prima assunzione (dalla quale decorre l’adesione al fondo). Ai neoassunti, il datore di lavoro deve fornire informativa sugli accordi collettivi, sul meccanismo dell’adesione automatica, sul fondo di riferimento, sulle scelte disponibili e sulle tempistiche.
Adempimenti simili sono previsti per i lavoratori non di prima assunzione che cambiano lavoro: il datore di lavoro deve dare informativa al lavoratore sugli accordi collettivi applicabili in tema di previdenza complementare e verificare se abbia già attivo un fondo pensione cui conferisce il TFR (Modello TFR2). Se il lavoratore risulti già iscritto a un fondo, il datore lo informa della possibilità di indicare, entro 60 giorni dalla data di assunzione, i riferimenti della forma pensionistica alla quale destinare il TFR maturando; in mancanza, si attiva l’adesione automatica al fondo pensione di riferimento con il versamento del TFR e dei contributi.
Le nuove disposizioni richiedono di allocare i suddetti versamenti in percorsi o linee di investimento differenziati per profilo di rischio e rendimento, costruiti tenendo conto in particolare dell’orizzonte temporale dell’investimento e dell’età anagrafica del lavoratore (i.e. il comparto di default non è più quello prudenziale).
Aumento importo sanzioni COVIP
Il limite massimo edittale delle sanzioni amministrative (modifica art. 19-quater, commi 1 e 2, lett. a, b, c e d) è elevato a € 500.000 per le seguenti fattispecie:
Pensione di base e rapporto con la previdenza complementare
È stata abrogata la norma che consentiva l’utilizzo della rendita di previdenza complementare per raggiungere l’importo soglia necessario ad accedere alla pensione anticipata contributiva.
La Legge di bilancio è intervenuta anche sui seguenti ulteriori aspetti riguardanti la Pensione di base:
Adeguamento graduale dei requisiti pensionistici alla speranza di vita:
Pensione di vecchiaia: nel 2027, l'aumento sarà limitato a un mese (67 anni e 1 mese), mentre dal 2028 entrerà a regime l'aumento di tre mesi (67 anni e 3 mesi).
Pensione anticipata ordinaria: dal 2027 saliranno rispettivamente a 42 anni e 11 mesi per gli uomini e 41 anni e 11 mesi per le donne, per poi arrivare nel 2028 a 43 anni e 1 mese per gli uomini e 42 anni e 1 mese per le donne.
Tali adeguamenti non si applicano a chi svolge attività gravose ex allegato B L. 205/2017, ai lavori “particolarmente faticosi e pesanti” ex D.Lgs. 67/2011 e ai lavoratori precoci.
Mancato rinnovo per il 2026 delle pensioni anticipate con Quota 103 e Opzione donna