Disposizioni integrative e correttive in materia di IRPEF e IRES, di fiscalità internazionale, di imposta sulle successioni e donazioni e di imposta di registro, nonché di modifica allo statuto dei diritti del contribuente e ai testi unici delle sanzioni tributarie amministrative e penali, dei tributi erariali minori, della giustizia tributaria, in materia di versamenti e riscossione e di imposta di registro e di altri tributi indiretti.
Nell’ambito del Decreto in esame rileva l’art. 1 il quale provvede nuovamente ad ampliare la nozione di familiari rilevanti ai fini fiscali, modificando il comma 4-ter dell’art. 12 TUIR. Tale comma ora specifica che, quando le disposizioni fiscali fanno riferimento alle persone indicate nell’art. 12 TUIR, si considerano, ancorché non spetti una detrazione per carichi di famiglia:
La relazione tecnica ha chiarito che la norma ha carattere di coordinamento sistematico e non introduce nuove agevolazioni fiscali; in sostanza, si limita a disporre che le norme fiscali, che fanno riferimento ai familiari, continuino ad applicarsi anche in assenza del diritto alla detrazione.
Inoltre, si indica che, se una disposizione fiscale prevede un beneficio a favore dei familiari di cui all’art. 12 TUIR, ovvero se si fa genericamente riferimento ai familiari fiscalmente a carico, si devono considerare fra i beneficiari i soggetti sopra elencati che possiedono un reddito complessivo non superiore ai limiti di Legge; vale a dire 2.840,51 euro, ovvero 4.000 euro per i figli di età non superiore a 24 anni.
Tali disposizioni si applicano con efficacia retroattiva dal 1° gennaio 2025.