La Legge di bilancio prevede una serie di interventi sulla previdenza complementare (che entreranno in vigore dal 1° luglio 2026, ferme le ulteriori indicazioni che verranno fornite dalla COVIP):
Aumento del plafond di deducibilità fiscale da 5.164,57 € e 5.300 €/annui dal periodo di imposta 2026.
Per i lavoratori di prima occupazione successiva al 1.1.2007, limitatamente ai primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, è consentito, nei venti anni successivi al quinto anno di partecipazione alle stesse, dedurre dal reddito complessivo contributi eccedenti il limite di deducibilità pari all’ammontare complessivo dei contributi deducibili nei primi 5 anni di partecipazione ma non effettivamente versati e comunque non superiore alla metà del predetto limite annuo.
N.b. il nuovo regime di deducibilità ha effetto anche sul reintegro delle anticipazioni e sul relativo credito di imposta.
Variazione della percentuale massima di conversione della prestazione pensionistica in forma di capitale, che passa dal 50% al 60%.
Per l’effetto l’obbligo di conversione del montante finale della prestazione pensionistica in forma di rendita vitalizia, passa al 40% del montante finale. Resta fermo il criterio di conversione utile a verificare la possibilità di richiedere la prestazione interamente in capitale.
Introduzione di un’ulteriore prestazione pensionistica complementare la c.d. «Rendita a durata definita».
La stessa viene erogata direttamente dal Fondo pensione per un numero di anni pari alla «vita attesa residua» (secondo tavola mortalità ISTAT) con le seguenti possibili modalità:
Nel corso dell’erogazione i montanti sono mantenuti in gestione dal Fondo pensione. Gli importi erogati sono soggetti al limite di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità nella misura di 1/5.
Portabilità del contributo datoriale verso qualsiasi fondo pensione (anche diverso da quello previsto dai contratti o accordi collettivi, anche aziendali), a seguito dell’adesione biennale al fondo di originaria appartenenze.
Adesione automatica ai fondi pensione di riferimento tramite silenzio-assenso per i lavoratori di prima assunzione con una finestra di 60 giorni per rifiutare esplicitamente l’adesione al fondo pensione di riferimento dell’azienda, devolvendo il TFR ad altra forma di previdenza complementare o mantenendolo in azienda.
Ciò comporta la devoluzione dell’intero TFR e della contribuzione a carico del lavoratore (tranne se la RAL è inferiore al valore dell’assegno sociale) e del datore di lavoro nella misura prevista dagli accordi o dai contratti collettivi, anche aziendali.
Il Datore di lavoro deve:
Adempimenti simili sono previsti per i lavoratori non di prima assunzione.