Novità NormativeLe novità della Legge di bilancio 2026 - Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (G.U. 30.12.2025)
12 gennaio 2026

Le novità della Legge di bilancio 2026 - Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (G.U. 30.12.2025)

La Legge di bilancio prevede una serie di interventi sulla previdenza complementare (che entreranno in vigore dal 1° luglio 2026, ferme le ulteriori indicazioni che verranno fornite dalla COVIP):

Aumento del plafond di deducibilità fiscale da 5.164,57 € e 5.300 €/annui dal periodo di imposta 2026.

Per i lavoratori di prima occupazione successiva al 1.1.2007, limitatamente ai primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, è consentito, nei venti anni successivi al quinto anno di partecipazione alle stesse, dedurre dal reddito complessivo contributi eccedenti il limite di deducibilità  pari all’ammontare complessivo dei contributi deducibili nei primi 5 anni di partecipazione ma non effettivamente versati e comunque non superiore alla metà del predetto limite annuo.

N.b. il nuovo regime di deducibilità ha effetto anche sul reintegro delle anticipazioni e sul relativo credito di imposta.

Variazione della percentuale massima di conversione della prestazione pensionistica in forma di capitale, che passa dal 50% al 60%.

Per l’effetto l’obbligo di conversione del montante finale della prestazione pensionistica in forma di rendita vitalizia, passa al 40% del montante finale. Resta fermo il criterio di conversione utile a verificare la possibilità di richiedere la prestazione interamente in capitale.

Introduzione di un’ulteriore prestazione pensionistica complementare la c.d. «Rendita a durata definita».

La stessa viene erogata direttamente dal Fondo pensione per un numero di anni pari alla «vita attesa residua» (secondo tavola mortalità ISTAT) con le seguenti possibili modalità:

  1. con rata annuale determinata rapportando il montante accumulato alla data di erogazione di ciascuna rata annuale al predetto numero di anni residui (stesso regime fiscale delle prestazioni pensionistiche in capitale);
  2. con prelievi liberamente determinabili nel tempo, nei limiti della somma delle rate, maturate e non riscosse (stesso regime fiscale delle prestazioni pensionistiche in capitale);
  3. con erogazione frazionata del montante accumulato per un periodo di almeno 5 anni (applicazione della ritenuta con aliquota del 20%, ridotta di 0,25 punti percentuali/annui dal sedicesimo di partecipazione alla previdenza, fino al massimo del 5%).

Nel corso dell’erogazione i montanti sono mantenuti in gestione dal Fondo pensione. Gli importi erogati sono soggetti al limite di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità nella misura di 1/5.

Portabilità del contributo datoriale verso qualsiasi fondo pensione (anche diverso da quello previsto dai contratti o accordi collettivi, anche aziendali), a seguito dell’adesione biennale al fondo di originaria appartenenze. 

Adesione automatica ai fondi pensione di riferimento tramite silenzio-assenso per i lavoratori di prima assunzione con una finestra di 60 giorni per rifiutare esplicitamente l’adesione al fondo pensione di riferimento dell’azienda, devolvendo il TFR ad altra forma di previdenza complementare o mantenendolo in azienda.

Ciò comporta la devoluzione dell’intero TFR e della contribuzione a carico del lavoratore (tranne se la RAL è inferiore al valore dell’assegno sociale) e del datore di lavoro nella misura prevista dagli accordi o dai contratti collettivi, anche aziendali.

Il Datore di lavoro deve:

  1. fornire informativa al lavoratore sugli accordi collettivi, il meccanismo dell’adesione automatica, il fondo di riferimento, le scelte disponibili e tempistica;
  2. effettuare i versamenti al Fondo dal mese successivo alla scadenza dei sessanta giorni dall’assunzione, tenendo conto di quanto dovuto in detto periodo. L’adesione al Fondo decorre dalla data di prima assunzione.

Adempimenti simili sono previsti per i lavoratori non di prima assunzione.