Agevolazione fiscale per oneri e spese sostenuti nell'interesse dei familiari fiscalmente a carico – compimento del 30° anno di età del figlio.
L’Agenzia delle Entrate è stata interpellata in merito alle modifiche apportate all’art. 12 TUIR dall’art. 1, c. 11 Legge n. 207 del 30.12.2024 (Legge di Bilancio 2025) in materia di detrazioni per carichi di famiglia per i figli che, nel corso dell’anno d’imposta, abbiano compiuto il limite di età dei 30 anni.
Per effetto delle citate nuove disposizioni, a partire dall’anno di imposta 2025, la detrazione massima fissata a 950 euro per ciascun figlio fiscalmente a carico*, si applica solo ai figli di età compresa tra i 21 e i 30 anni (salvo che non abbiano una disabilità riconosciuta).
L’Agenzia delle Entrate, richiamando la Circolare n. 4 del 16 maggio 2025, ha confermato che il genitore che ha effettuato delle spese detraibili (o deducibili) per un figlio fiscalmente a carico – in quanto possiede il limite reddituale previsto dall’art. 12 c. 2 TUIR - può fruire, in sede di dichiarazione dei redditi, di tali benefici fiscali anche se per tale figlio non spetti più la detrazione per carichi di famiglia per aver superato la soglia di età fissata dalla Legge di Bilancio 2025 al compimento dei 30 anni.