Novità NormativeRisposta ad interpello n. 245 del 16 settembre 2025
16 settembre 2025

Risposta ad interpello n. 245 del 16 settembre 2025

Regime di tassazione separata di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), del Tuir afferente ad un fondo pensione i cui iscritti hanno esercitato opzione di capitalizzazione ai sensi dell'articolo 23, comma 5 del decreto legislativo n. 252/2025.

L’Agenzia delle Entrate si è espressa a fronte del quesito rappresentato da un fondo pensione relativamente al trattamento fiscale da applicare alle somme  corrisposte agli iscritti, alla conclusione delle operazioni di concentrazione tra fondi pensione preesistenti presenti nel gruppo bancario di riferimento, per effetto degli accordi stipulati con i lavoratori dipendenti per permettere la capitalizzazione delle prestazioni pensionistiche, modificandone il regime da prestazione definita a contribuzione individuale.

L’Agenzia, richiamando la Risoluzione n. 30/E del 31 gennaio 2002, ha precisato che anche gli importi erogati da un fondo pensione a titolo di «maggiorazione individuale» in forma di capitale, derivanti dalla capitalizzazione di prestazioni maturate prima del 1.1.2007, sono soggetti a tassazione separata ai sensi dell’art. 17, c. 1 lett. a) del TUIR (i.e. la disciplina vigente anteriormente all'entrata in vigore del D.Lgs. 252/2005).

Nel dettaglio, il reddito di riferimento si ottiene sommando la maggiorazione individuale con l’importo già erogato in forma di capitale e tenendo conto dell’anzianità maturata dagli iscritti dalla data di adesione al fondo pensione fino alla data di cessazione del servizio. L'aliquota interna si determina sulla base di tale reddito di riferimento e degli scaglioni vigenti nell’anno in cui era stata esercitata l’opzione di capitalizzazione della rendita.

Applicando tale aliquota interna alla somma lorda derivante dalla capitalizzazione aumentata della maggiorazione individuale si determina l’imposta complessivamente dovuta, dalla quale detrarre l'imposta già applicata sull’importo originariamente percepito a titolo di capitalizzazione per ottenere il saldo di imposta dovuto sull’importo erogabile a titolo di maggiorazione individuale.