Novità NormativeRisposta ad interpello n. 296 del 26 novembre 2025
26 novembre 2025

Risposta ad interpello n. 296 del 26 novembre 2025

Trattamento fiscale del riscatto di una posizione di previdenza complementare ai sensi della Convenzione contro le doppie imposizioni.

L’Agenzia delle Entrate ha affrontato il tema del trattamento fiscale del riscatto totale della posizione maturata presso un fondo negoziale italiano da parte di un contribuente che successivamente ha trasferito la propria residenza a Singapore.

L’Agenzia ha chiarito che, secondo la normativa italiana, i non residenti sono tassati in Italia solo per i redditi prodotti nel territorio nazionale: partendo dall’assunto che le somme erogate a titolo di riscatto dal fondo pensione italiano siano state maturate dal contraente durante il periodo di residenza in Italia, le stesse sono considerate redditi assimilati a lavoro dipendente e, pertanto, ivi imponibili con applicazione della ritenuta alla fonte.

Resta inteso che, eventuali casi di doppia imposizione, devono essere risolti da Singapore, Stato di attuale residenza del contraente, secondo quanto previsto dalla Convenzione contro la doppia imposizione in essere tra detti Stati.