La COVIP è stata interpellata sulla possibilità per alcuni lavoratori di esercitare il riscatto della posizione ex art. 14, comma 5 D.Lgs. 252/2005 dal momento che, ai sensi della normativa agli stessi applicabile, al compimento dei 60 anni perdono il titolo abilitante alla loro attività, cessano il rapporto di lavoro e maturano il diritto alla pensione di vecchiaia (la cui effettiva erogazione segue il sistema delle c.d. “finestre”).
La COVIP ha chiarito che, una volta maturati i requisiti anagrafici e contributivi per la pensione di vecchiaia, i lavoratori possono richiedere subito la prestazione pensionistica complementare, purché abbiano almeno 5 anni di partecipazione alla previdenza complementare, senza dover attendere l’erogazione della pensione di base.
Per quanto riguarda il riscatto ex art. 14, comma 5, la stessa ha ribadito che la “cessazione dei requisiti di partecipazione” deve essere valutata caso per caso, considerando sia aspetti formali che sostanziali, come la perdita dei flussi contributivi. Tuttavia, nel caso specifico, non si configura una vera e propria cessazione dei requisiti di partecipazione: pertanto, questi soggetti possono richiedere solo la prestazione pensionistica complementare e non il riscatto.
Infine, COVIP precisa che anche chi ha perso i requisiti di partecipazione ma non ha esercitato il riscatto e ha maturato successivamente i requisiti per la prestazione pensionistica complementare, non può più invocare la cessazione dei requisiti di partecipazione per ottenere il riscatto.