In caso di cessazione del rapporto di lavoro prima del pensionamento l’iscritto può decidere di:
Esercitando il riscatto totale della posizione previdenziale, si perde l’anzianità di partecipazione alla previdenza complementare necessaria per accedere ad alcune tipologie di prestazione (a titolo esemplificativo le anticipazioni, ad eccezione di quelle per spese sanitarie) e decade automaticamente la qualifica di vecchio iscritto al Fondo.
Per presentare la richiesta di riscatto o di trasferimento è possibile accedere alla propria Area riservata oppure utilizzare il modulo disponibile inoltrandolo al Fondo per il tramite dell’Ufficio Pension Funds.
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Il riscatto delle somme accumulate prima del pensionamento è soggetto a tassazione, che varia in base al motivo per cui viene richiesto.
Ecco uno schema riassuntivo.
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Tipologia di riscatto |
Montante maturato al 31.12.2000 |
Montante maturato dal 1.01.2001 al 31.12.2006 | Montante maturato dal 1.1.2007 |
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Per le tipologie di riscatto disciplinate dal D.Lgs. 252/2005 (montante dal 1.1.2007):
Per i “montanti ante 2006”, occorre fare riferimento a tipologie di riscatto per “cause non dipendenti dalla volontà delle parti” |
Tassazione separata (aliquote IRPEF)1 | Tassazione separata (aliquote IRPEF)2 | Aliquota dal 15% fino al 9% |
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Riscatto “generico” nella misura del 50% o del 100% (ai sensi dell'art. 14, comma 5 D.Lgs. n. 252/2005) Per i “montanti ante 2006”, occorre fare riferimento a tipologie di riscatto per “cause dipendenti dalla volontà delle parti” (ad es. dimissioni, licenziamento) |
Tassazione separata (aliquote IRPEF)1 |
Tassazione ordinaria (aliquote IRPEF)2 in questo caso tale reddito si cumula con gli altri redditi tassati con l’IRPEF e la tassazione effettiva dipende dal reddito complessivo |
Aliquota del 23% |
1 L’imponibile sul quale viene applicata la fiscalità è il montante maturato al netto dei contributi del lavoratore inferiori al 4% della retribuzione e della franchigia sul TFR.
2 L’imponibile sul quale viene applicata la fiscalità è il montante maturato al netto dei rendimenti e al netto dei contributi non dedotti. Limitatamente ai c.d. “vecchi iscritti” (coloro che, risultando assunti antecedentemente al 29 aprile 1993 ed entro tale data iscritti a una forma pensionistica complementare, istituita alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421), che non optino per l’applicazione, rispetto ai montanti maturati a partire dal 1.1.2007, del regime in vigore a partire da tale data, lo scomputo della componente finanziaria è consentito a condizione che l'ammontare della prestazione in capitale non sia superiore ad un terzo del montante. L’esclusione dei redditi già assoggettati a imposta opera in ogni caso (e cioè, anche se l'ammontare della prestazione in capitale è superiore a un terzo del montante) solo in presenza delle seguenti fattispecie: a) riscatto esercitato a seguito di decesso dell'aderente; b) riscatto esercitato a seguito di pensionamento o per cessazione del rapporto di lavoro per mobilità o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti.
3 L’imponibile sul quale viene applicata la fiscalità è il montante maturato al netto dei contributi non dedotti e dei rendimenti finanziari (questi ultimi sono tassati ogni anno in capo al Fondo con un’aliquota pari al 20%, ad eccezione dei rendimenti dei titoli di debito pubblico italiani e strumenti equiparati che sono tassati al 12,5%).
Queste differenze rendono importante valutare attentamente il momento e la modalità del riscatto, per ottimizzare il trattamento fiscale.
Per quanto concerne il trasferimento, lo stesso non è soggetto all’applicazione di una specifica tassazione.
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Per gli approfondimenti consulta il “Documento sul regime fiscale”.