Il diritto alla prestazione pensionistica complementare si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza, con almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari.
L’iscritto può scegliere di richiedere la prestazione pensionistica complementare:
L’iscritto può anche decidere di:
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Il Fondo riconosce la possibilità di richiedere le seguenti tipologie di rendita:
Per maggiori informazioni consulta il “Documento sulle rendite”, disponibile nella sezione Documenti del sito del Fondo.
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Montante maturato al 31.12.2000 |
Montante maturato dal 1.01.2001 al 31.12.2006 | Montante maturato dal 1.01.2007 | |
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Prestazione pensionistica in capitale |
Tassazione separata (aliquote IRPEF)1 | Tassazione separata (aliquote IRPEF) 3 | Aliquota dal 15% fino al 9%5 |
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Prestazione pensionistica in rendita |
Tassazione ordinaria sull'87,50% dell'imponibile2 La tassazione è a titolo di acconto e la somma erogata andrà riportata nel Modello 730/Unico per l'eventuale conguaglio. La CU (Certificazione Unica), inviata entro il mese di marzo di ogni anno, riporterà la somma da dichiarare. |
Tassazione ordinaria (aliquote IRPEF) 4 La tassazione è a titolo di acconto e la somma erogata andrà riportata nel Modello 730/Unico per l'eventuale conguaglio. La CU (Certificazione Unica), inviata entro il mese di marzo di ogni anno, riporterà la somma da dichiarare. |
Aliquota dal 15% fino al 9%5 |
1. L’imponibile sul quale viene applicata la fiscalità è il montante maturato al netto dei contributi del lavoratore inferiori al 4% della retribuzione e della franchigia sul TFR.
2. Per imponibile si intende la porzione di rendita riconducibile al montante maturato fino al 31/12/2000.
3. Per imponibile si intende il montante maturato al netto dei rendimenti e dei contributi non dedotti. Limitatamente ai c.d. “vecchi iscritti” (coloro che, risultando assunti antecedentemente al 29 aprile 1993 ed entro tale data iscritti a una forma pensionistica complementare, istituita alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421), che non optino per l’applicazione, rispetto ai montanti maturati a partire dal 1.1.2007, del regime in vigore a partire da tale data, lo scomputo della componente finanziaria è consentito a condizione che l'ammontare della prestazione in capitale non sia superiore ad un terzo del montante. L’esclusione dei redditi già assoggettati a imposta opera in ogni caso (e cioè, anche se l'ammontare della prestazione in capitale è superiore a un terzo del montante) solo in presenza delle seguenti fattispecie: a) riscatto esercitato a seguito di decesso dell'aderente; b) riscatto esercitato a seguito di pensionamento o per cessazione del rapporto di lavoro per mobilità o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti; c) nel caso in cui l'importo annuo della rendita, calcolato con riferimento all'ammontare complessivamente maturato alla data di accesso alla prestazione, non ecceda il 50% dell'importo dell'assegno sociale di cui all'art. 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
4. Per imponibile si intende la porzione di rendita riconducibile al montante maturato dal 01/01/2001 fino al 31/12/2006 al netto dei rendimenti e dei contributi non dedotti.
5. Per imponibile si intende il montante maturato dal 01/01/2007 al netto dei rendimenti e dei contributi non dedotti.
Per maggiori informazioni consulta il “Documento sulle rendite”, disponibile nella sezione Documenti del sito del Fondo.