PrestazioniPensionamento e rendita

Pensionamento e rendita

Prestazione pensionistica complementare

Il diritto alla prestazione pensionistica complementare si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza, con almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari.

L’iscritto può scegliere di richiedere la prestazione pensionistica complementare:

  • totalmente in forma di rendita;
  • fino ad un massimo del 50% del maturato in capitale ed il resto in rendita. Per i “Vecchi iscritti”, il limite del 50% del montante erogabile in capitale opera solo per la posizione maturata dal 2007;
  • totalmente in capitale, ma solo al ricorrere delle seguenti casistiche:
    • nel caso in cui la rendita derivante dalla conversione di almeno il 70% del montante finale sia inferiore al 50% dell’assegno sociale erogato dall’INPS;
    • per i “Vecchi Iscritti” tale possibilità è anche riconosciuta decidendo di applicare sull’intera posizione il regime fiscale vigente fino al 31 dicembre 2006, che comporterebbe l’applicazione di una fiscalità meno vantaggiosa (tassazione separata) di quella riconosciuta per i nuovi iscritti sui montanti maturati a far data dal 1° gennaio 2007.

L’iscritto può anche decidere di:

  • mantenere la posizione previdenziale nel Fondo, anche in assenza di contribuzione; la pensione complementare potrà essere erogata, su richiesta dell’interessato, in qualunque momento successivo;
  • trasferire la posizione previdenziale ad altra forma pensionistica per avvalersi di diverse condizioni di rendita.

 

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Tipologia di rendita

Il Fondo riconosce la possibilità di richiedere le seguenti tipologie di rendita:

  • rendita vitalizia: la rendita viene erogata al pensionato finché è in vita. Il pagamento si estingue pertanto alla data del decesso.
  • rendita reversibile: la rendita viene erogata al pensionato finché è in vita. A seguito del suo decesso, la rendita viene corrisposta alla persona da lui indicata come “reversionario”, se in vita, in base alla percentuale di reversibilità stabilita all’atto dell’accensione della rendita e secondo la rateazione già definita. Il “reversionario” deve essere indicato dall’aderente all’atto della richiesta di erogazione della rendita e non è successivamente modificabile.
  • rendita certa per 5 o 10 anni, poi vitalizia: nel “periodo di certezza” (5 o 10 anni) la rendita è sempre erogata a prescindere dall’esistenza in vita del pensionato. Infatti, in caso di suo decesso nel “periodo di certezza”, la rendita è corrisposta al beneficiario designato. Al termine del “periodo di certezza” la rendita diventa vitalizia, se il pensionato è ancora in vita; termina in caso di suo decesso.
  • rendita vitalizia con caso morte: la rendita viene erogata al pensionato finché è in vita. In caso di suo decesso la rendita è liquidata ai beneficiari designati con un importo pari alla riserva maturata alla data del decesso.

Per maggiori informazioni consulta il “Documento sulle rendite”, disponibile nella sezione Documenti del sito del Fondo.

Fiscalità della prestazione pensionistica

 

Montante maturato al 31.12.2000

Montante maturato dal 1.01.2001 al 31.12.2006 Montante maturato dal 1.01.2007

Prestazione pensionistica in capitale

Tassazione separata (aliquote IRPEF)1 Tassazione separata (aliquote IRPEF) 3 Aliquota dal 15% fino al 9%5

Prestazione pensionistica in rendita

Tassazione ordinaria sull'87,50% dell'imponibile2

La tassazione è a titolo di acconto e la somma erogata andrà riportata nel Modello 730/Unico per l'eventuale conguaglio. La CU (Certificazione Unica), inviata entro il mese di marzo di ogni anno, riporterà la somma da dichiarare.

Tassazione ordinaria (aliquote IRPEF) 4

La tassazione è a titolo di acconto e la somma erogata andrà riportata nel Modello 730/Unico per l'eventuale conguaglio. La CU (Certificazione Unica), inviata entro il mese di marzo di ogni anno, riporterà la somma da dichiarare.

Aliquota dal 15% fino al 9%5

 

1. L’imponibile sul quale viene applicata la fiscalità è il montante maturato al netto dei contributi del lavoratore inferiori al 4% della retribuzione e della franchigia sul TFR.

2. Per imponibile si intende la porzione di rendita riconducibile al montante maturato fino al 31/12/2000.

3. Per imponibile si intende il montante maturato al netto dei rendimenti e dei contributi non dedotti. Limitatamente ai c.d. “vecchi iscritti” (coloro che, risultando assunti antecedentemente al 29 aprile 1993 ed entro tale data iscritti a una forma pensionistica complementare, istituita alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421), che non optino per l’applicazione, rispetto ai montanti maturati a partire dal 1.1.2007, del regime in vigore a partire da tale data, lo scomputo della componente finanziaria è consentito a condizione che l'ammontare della prestazione in capitale non sia superiore ad un terzo del montante. L’esclusione dei redditi già assoggettati a imposta opera in ogni caso (e cioè, anche se l'ammontare della prestazione in capitale è superiore a un terzo del montante) solo in presenza delle seguenti fattispecie: a) riscatto esercitato a seguito di decesso dell'aderente; b) riscatto esercitato a seguito di pensionamento o per cessazione del rapporto di lavoro per mobilità o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti; c) nel caso in cui l'importo annuo della rendita, calcolato con riferimento all'ammontare complessivamente maturato alla data di accesso alla prestazione, non ecceda il 50% dell'importo dell'assegno sociale di cui all'art. 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

4. Per imponibile si intende la porzione di rendita riconducibile al montante maturato dal 01/01/2001 fino al 31/12/2006 al netto dei rendimenti e dei contributi non dedotti.

5. Per imponibile si intende il montante maturato dal 01/01/2007 al netto dei rendimenti e dei contributi non dedotti.

Per maggiori informazioni consulta il “Documento sulle rendite”, disponibile nella sezione Documenti del sito del Fondo.