La R.I.T.A. è la prestazione pensionistica anticipata a cui si accede in caso di cessazione dell’attività lavorativa prima di aver maturato i requisiti per la pensione di vecchiaia.
La R.I.T.A. consiste nell’erogazione frazionata di tutto o parte del montante accumulato nel lasso di tempo decorrente dal momento dell’accettazione della richiesta fino al raggiungimento dell’età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia nel sistema pensionistico obbligatorio.
La RITA è rivolta a coloro che, al momento della presentazione della richiesta, posseggano i seguenti requisiti:
| 1. cessazione dell'attività lavorativa
2. permanenza nella previdenza complementare superiore ai 5 anni* |
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| CASO 1 | CASO 2 | ||
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3. raggiungimento dell’età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio entro 5 anni dalla presentazione della richiesta di R.I.T.A |
3. raggiungimento dell’età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio entro 10 anni dalla presentazione della richiesta di R.I.T.A | ||
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4.maturazione di almeno 20 anni di contribuzione nel regime obbligatorio. |
4.inoccupazione superiore ai 24 mesi. | ||
*3 anni per il lavoratore che cessa il rapporto di lavoro per motivi indipendenti dal fatto che lo stesso acquisisca il diritto a una pensione complementare e che si sposta in un altro Stato membro dell’Unione europea.
Fino al raggiungimento della pensione di vecchiaia, la porzione di montante destinata alla R.I.T.A. continuerà ad essere mantenuta in gestione dal Fondo, così da poter beneficiare dei relativi rendimenti. L’importo della rata da erogare, pertanto, verrà ricalcolato di volta in volta e terrà quindi conto dell’incremento o della diminuzione del montante in gestione, potendo quindi subire variazioni, anche in negativo, in conseguenza dell’andamento dei mercati finanziari.
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Per presentare la richiesta di RITA è possibile accedere alla propria Area riservata oppure inoltrarla al Fondo per il tramite dell’Ufficio Pension Funds, corredata della documentazione riportata nel “Documento sulla RITA”.
La posizione individuale destinata all’erogazione della R.I.T.A. è tassata (a prescindere dal periodo in cui sono stati maturati i montanti), relativamente alla parte imponibile, con ritenuta a titolo di imposta con aliquota del 15% ridotta di 0,30% per ogni anno successivo al quindicesimo; a fronte di trentacinque anni di permanenza l’aliquota si riduce fino ad un massimo del 9%.
Il percettore della R.I.T.A. ha facoltà di non avvalersi della tassazione sostitutiva optando per l’applicazione della tassazione ordinaria; ciò comporta come conseguenza che per tale reddito spettano le detrazioni di cui all’art. 13, c. 1 TUIR. È possibile effettuare tale scelta nella dichiarazione dei redditi attraverso l’inserimento dell’apposito codice nella casella relativa ai “casi particolari” prevista nel riquadro relativo ai redditi di lavoro dipendente ed assimilati.
Per maggiori informazioni consulta il “Documento sulla RITA” ed il “Documento sul regime fiscale”, disponibili nella sezione “Documenti” del sito del Fondo.