Anticipazioni

Anticipazioni

Per quali motivazioni posso chiedere una anticipazione al Fondo Pensione dei Dipendenti delle Società del Gruppo Zurigo?

Puoi richiedere un’anticipazione per spese sanitarie (riguardanti te stesso, il coniuge/unito civilmente o un figlio), per acquisto e ristrutturazione della prima casa propria o dei figli e per ulteriori esigenze.

Maggiori informazioni nella pagina dedicata alle anticipazioni.
 

Posso chiedere una anticipazione in qualsiasi momento?

Le anticipazioni per spese sanitarie possono essere richieste in qualsiasi momento. Per le altre motivazioni, invece, l’anticipazione può essere richiesta soltanto dopo 8 anni di iscrizione alla previdenza complementare. 

Maggiori informazioni nella pagina dedicata alle anticipazioni.
 

Quanto posso richiedere di anticipo?

A titolo di anticipazione può essere richiesto:

  • un importo non superiore al 75% della posizione individuale, in caso di anticipazione per spese sanitarie ovvero per l'acquisto o ristrutturazione della prima casa di abitazione per sé o per i figli. In ogni caso, il Fondo pensione può erogare l’anticipazione entro il limite della spesa effettivamente sostenuta.
  • un importo non superiore al 30%, in caso di anticipazione per "ulteriori esigenze" dell’aderente.

Nel caso della presentazione nel tempo di più richieste di anticipazione, le suddette percentuali di erogazione dovranno essere rivalutate dal Fondo in coerenza con gli ulteriori limiti previsti dalla normativa vigente.

Maggiori informazioni nella pagina dedicata alle anticipazioni.

 

Quali documenti sono necessari per richiedere l’anticipazione per ulteriori esigenze dell’aderente?

Per richiedere un’anticipazione per “ulteriori esigenze” non è richiesta alcuna certificazione.
 

Quali documenti sono necessari per richiedere l’anticipazione per spese sanitarie?

Questa tipologia di anticipo può essere erogata solo se le terapie e gli interventi straordinari sono certificati dalla struttura pubblica competente (ASL o medico di base o Istituto/Clinica accreditati al S.S.N.). I documenti da presentare, unitamente a copia di documento identificativo in corso di validità e del codice fiscale, sono:    

  1. certificazione a cura della struttura pubblica competente (ASL o medico di base) attestante il carattere straordinario della terapia o intervento concernenti gravissime situazioni relative all’iscritto, coniuge o figli;
  2. fatture o ricevute fiscali attestanti gli oneri sostenuti, comprese quelle connesse relative al viaggio o soggiorno, emesse non oltre 18 mesi prima della richiesta di anticipazione;
  3. in caso la richiesta venga effettuata per il coniuge/unito civilmente o per un figlio, unitamente al modulo di autorizzazione al trattamento dei dati personali da questo sottoscritto, occorre allegare lo stato di famiglia storico/dichiarazione sostituiva del certificato di stato di famiglia storico o altra documentazione idonea ad attestare il rapporto di parentela da cui si evinca il grado di parentela.

L’aderente può richiedere l’anticipazione presentando un preventivo di spesa redatto dall’ente o professionista sanitario che effettuerà la prestazione; in tal caso, lo stesso deve inviare la copia dei giustificativi di spesa definitivi tempestivamente e, comunque, entro 60 giorni dalla loro emissione.

 

Quali documenti sono necessari per richiedere l’anticipazione per acquisto della prima casa?

I documenti da presentare, unitamente al modulo di richiesta dell’anticipazione e alla copia del documento di identità e del codice fiscale, sono la copia del rogito notarile/dichiarazione notarile equipollente, purché la stipula non sia superiore a 18 mesi.

L’aderente può chiedere l’anticipazione presentando la copia del preliminare di compravendita registrato; in tal caso, l'aderente deve far pervenire al Fondo la copia dell'atto definitivo di compravendita (rogito) tempestivamente e, comunque, entro 60 giorni dalla sottoscrizione di quest’ultimo.
Si riporta di seguito l’elenco della documentazione istruttoria da allegare al modulo di anticipazione qualora ricorrano fattispecie diverse da quella dell’acquisto:

1. In caso di costruzione della prima casa:

  • copia del titolo di proprietà del terreno;
  • copia della domanda di accatastamento oppure, qualora l’anticipazione venga richiesta prima del completamento dei lavori, copia del permesso di costruire e della dichiarazione inizio lavori (l'aderente deve far pervenire al Fondo la copia della domanda di accatastamento tempestivamente e, comunque, entro 60 giorni dalla sua presentazione);
  • copia delle fatture dettagliate delle spese sostenute, emesse non oltre 18 mesi prima della richiesta di anticipazione, nonché copia delle ricevute dei bonifici. L’aderente può chiedere l’anticipazione presentando dei preventivi di spesa, da allegare alla richiesta (l'aderente deve far pervenire al Fondo la copia delle fatture e delle ricevute dei bonifici tempestivamente e, comunque, entro 60 gg. rispettivamente dalla loro emissione e dalla loro esecuzione).

2. In caso di acquisto/costruzione della prima casa in cooperativa:

  • copia dell'atto pubblico di assegnazione (rogito) stipulato non oltre 18 mesi prima della richiesta di anticipazione.

L’aderente può chiedere l’anticipazione prima dell’assegnazione dell’alloggio, presentando una dichiarazione rilasciata dalla cooperativa su carta intestata contenente le seguenti informazioni:

  1. qualifica di socio della cooperativa;
  2. numero e data del permesso di costruire;
  3. dichiarazione di proprietà del terreno;
  4. data di inizio dei lavori (ed eventuale fine dei lavori);
  5. indicazione dell’alloggio;
  6. indicazione dei versamenti effettuati negli ultimi 18 mesi.

In via definitiva, l'aderente deve far pervenire al Fondo la copia dell’atto pubblico di assegnazione tempestivamente e comunque entro 60 gg. dal suo perfezionamento.

Fermo quanto sopra prescritto per le singole fattispecie di acquisto/costruzione, nel caso di richiesta di anticipazione per spese sostenute nell’interesse del figlio è necessario allegare il modulo di autorizzazione al trattamento dei dati personali da questo sottoscritto e lo stato di famiglia storico/dichiarazione sostituiva del certificato di stato di famiglia storico o altra documentazione idonea ad attestare il rapporto di parentela.

Nel caso di acquisto effettuato dal coniuge/unito civilmente in regime di comunione dei beni, è necessario fornire il modulo di autorizzazione al trattamento dei dati personali da questo sottoscritto ed idonea documentazione circa il regime di comunione dei beni esistente producendo una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ovvero certificato di matrimonio/certificazione attestante la costituzione dell'unione civile.

 

Quali documenti sono necessari per richiedere l’anticipazione per ristrutturazione della prima casa?

Il modulo di richiesta di anticipazione per spese di ristrutturazione della prima casa di abitazione deve essere corredato dalla seguente documentazione, oltre alla copia di documento identificativo in corso di validità e del codice fiscale:

  1. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale si autocertifica il sostenimento delle spese per la propria prima casa di abitazione e in cui si attesta che i lavori eseguiti rientrano tra quelli autorizzati ai sensi delle lettere a), b), c), d) del comma 1 dell’art. 3 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380;
  2. titolo abilitativo richiesto dalla vigente legislazione edilizia in relazione alla tipologia di lavori da realizzare; nel caso in cui la normativa edilizia vigente non preveda alcun titolo abilitativo per la realizzazione di determinati interventi di ristrutturazione edilizia comunque agevolati dalla normativa fiscale (come per la manutenzione ordinaria), è richiesta una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 45, in cui sia indicata la data di inizio dei lavori e attestata la circostanza che gli interventi di ristrutturazione edilizia posti in essere rientrano tra quelli agevolabili anche se non necessitanti di alcun titolo abilitativo;
  3. se gli interventi di ristrutturazione riguardano parti comuni dell’immobile, la delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dei lavori e della tabella millesimale di ripartizione delle spese, ovvero copia della certificazione rilasciata dall’amministratore del condominio ai fini delle detrazioni fiscali che attesti l’avvenuto pagamento ed il relativo importo (nel caso di interventi realizzati su parti comuni di un c.d. condominio minimo, in assenza della nomina di un amministratore di condominio, l’aderente dovrà produrre documentazione equipollente sottoscritta dai parte dei condomini con evidenza della natura dei lavori effettuati e della suddivisione pro quota delle spese sostenute);
  4. fatture dettagliate delle spese sostenute (originali o autenticate o corredate di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di copia conforme all’originale – facsimile di quest’ultima disponibile sul sito del Fondo in allegato al modulo di richiesta di anticipazione), emesse non oltre 18 mesi prima della richiesta di anticipazione e copia delle ricevute dei bonifici comprovanti il pagamento da parte dell’iscritto, conformi alla vigente disciplina fiscale. L’aderente può chiedere l’anticipazione presentando dei preventivi di spesa, da allegare alla richiesta (lo stesso deve far pervenire al Fondo la copia delle fatture e dei bonifici tempestivamente e comunque entro 60 gg. rispettivamente dalla loro emissione e dalla loro esecuzione).

Fermo quanto sopra prescritto, nel caso di richiesta di anticipazione per spese sostenute nell’interesse del figlio è necessario allegare il modulo di autorizzazione al trattamento dei dati personali da questo sottoscritto e lo stato di famiglia storico/dichiarazione sostitutiva del certificato di stato di famiglia storico o altra documentazione idonea ad attestare il rapporto di parentela.

Nel caso di ristrutturazione le cui spese siano sostenute con il coniuge/unito civilmente in regime di comunione dei beni, è necessario fornire il modulo di autorizzazione al trattamento dei dati personali da questo sottoscritto ed idonea documentazione circa il regime di comunione dei beni esistente producendo una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ovvero certificato di matrimonio/certificazione attestante la costituzione dell'unione civile.
 

Ci sono casi particolari per la richiesta di anticipazione per acquisto/ristrutturazione della prima casa?

Non è consentito l’anticipo in caso di usufrutto.

Non è consentita la richiesta di anticipo per acquisto di prima casa da parte di un aderente separato già comproprietario di un alloggio assegnato in godimento all’altro coniuge o l’anticipo per l’acquisto di un immobile intestato al coniuge in separazione legale dei beni.

L’acquisto della nuda proprietà può consentire l’anticipo solo se l’aderente (o il coniuge in comunione dei beni o i figli in caso l’acquisto sia effettuato per questi ultimi) stabilisce la residenza nell’immobile.

L’anticipo per l’acquisto della prima casa è consentito anche all’estero, a condizione che l’iscritto (o il coniuge in comunione dei beni o i figli in caso l’acquisto sia effettuato per questi ultimi) vi stabilisca la residenza. Non è consentita la richiesta di anticipo in caso di acquisto di una pertinenza in data successiva a quello di acquisto dell’immobile.

Qualora per la ristrutturazione l’aderente abbia deciso di ricorrere all’Ecobonus o misura equipollente, l’anticipazione non è erogabile nel caso in cui l’interessato decida di fruire di uno sconto in fattura pari all’intero valore dell’intervento, non essendovi in tal caso il sostenimento di oneri. Nel caso in cui l'utilizzo dell'Ecobonus comporti solo uno sconto “parziale” sul costo dell’intervento di ristrutturazione, l'iscritto potrà beneficiare di un’anticipazione da erogarsi avendo a riferimento l’esborso effettivamente sostenuto dallo stesso.

 

Quali sono i tempi di liquidazione delle anticipazioni?

Il Fondo si impegna ad erogare l’anticipo entro sei mesi dalla ricezione della richiesta, corretta e completa dei dati/documenti necessari ai fini dell’istruttoria della pratica. Qualora non siano forniti in tutto o in parte i documenti e le informazioni necessari a completare l’istruttoria della richiesta, i suddetti termini si intenderanno sospesi.
 

Le regole sulle anticipazioni sono le stesse rispetto a quelle previste per l’anticipazione del TFR mantenuto in azienda?

No, nella previdenza complementare non vi sono particolari limiti riferiti al numero degli aderenti che fanno richiesta di anticipazione; inoltre le anticipazioni possono essere richieste da ciascun aderente più volte ed anche per una stessa fattispecie.
Al contrario, le richieste di anticipo del TFR mantenuto in azienda vengono soddisfatte entro il limite annuale del 10% degli aventi diritto e comunque entro il 4% del totale dei dipendenti.
 

Posso richiedere più volte l’anticipazione?

Sì. In ogni caso, le somme percepite a titolo di anticipazione non possono mai superare, nel complesso, il 75% del totale dei versamenti, comprese le quote del TFR, maggiorati delle plusvalenze tempo per tempo realizzate, effettuati a decorrere dal primo momento di iscrizione.
In caso di reiterazione delle richieste di “Anticipazione per ulteriori esigenze”, l’anticipazione può essere richiesta per un ammontare non eccedente il 30% della posizione complessiva dell’iscritto, incrementata di tutte le anticipazioni percepite e non reintegrate e decurtata delle somme già eventualmente corrisposte in precedenza per il medesimo titolo.
 

Cos’è il reintegro dell’anticipazione?

L’aderente ha la possibilità di reintegrare le anticipazioni ottenute a valere sulla posizione individuale con uno o più versamenti che possono anche superare la soglia annuale di € 5.164,57. Sulle somme eccedenti il predetto limite, corrispondenti alle anticipazioni reintegrate, con esclusivo riferimento ai montanti maturati dopo il 1° gennaio 2007, l’aderente può far valere in sede di dichiarazione dei redditi un credito di imposta pari alla ritenuta stessa applicata al momento della fruizione dell’anticipazione, in proporzione all’importo reintegrato.