Qual è il regime fiscale sui contributi versati?
I contributi versati dall’azienda e dall’iscritto, ma non il TFR versato, sono deducibili dal reddito complessivo fino ad euro 5.164,57 annui.
Maggiori informazioni nella pagina dedicata alla contribuzione.
Per godere dei vantaggi fiscali riconosciuti dalla legge sulle somme versate al fondo pensione, il lavoratore deve presentare la dichiarazione dei redditi?
No, il risparmio fiscale derivante dalla deducibilità fiscale viene riconosciuto al lavoratore già in busta paga perché il datore di lavoro opera quale sostituto d’imposta.
I rendimenti annuali maturati dai fondi pensione sono tassati?
Sì, i rendimenti finanziari sono assoggettati ad imposta sostitutiva con aliquota del 20%, esclusi i redditi derivanti dai Titoli di Stato Italiani e dei Paesi inclusi nella c.d. “White list”, soggetti a tassazione con aliquota del 12,50%.
Tali aliquote sono comunque più basse rispetto a quella ordinaria del 26%, generalmente prevista per i rendimenti finanziari.
Il nuovo e più favorevole regime di tassazione delle prestazioni, previsto dal D. Lgs. n. 252/2005, ha effetto anche sui montanti accumulati prima del 31 dicembre 2006?
No. Le nuove norme fiscali si applicano solo sulla parte di prestazione corrispondente alle somme versate dal 1° gennaio 2007. Sulla parte di prestazione corrispondente al montante maturato fino al 31 dicembre 2006 continueranno ad applicarsi le previgenti norme fiscali.
Per coloro che al 2007 erano già iscritti ad una forma di previdenza complementare, la normativa per il calcolo delle imposte stabilisce che venga applicato il trattamento fiscale in vigore nel momento in cui è maturata la posizione.
I “periodi fiscali” di riferimento sono:
Oltre ai periodi indicati sopra, occorre anche considerare le regole di tassazione particolari che valgono per i soggetti già iscritti alla previdenza complementare alla data del 28 aprile 1993 (i cosiddetti “Vecchi iscritti”).
In che modo è tassato il trasferimento della posizione previdenziale ad altra forma previdenziale?
Il trasferimento della posizione previdenziale ad altra forma pensionistica non è soggetto ad alcuna imposizione fiscale ad eccezione dei rendimenti maturati nell’anno di trasferimento.
Qual è il trattamento fiscale dell’anticipazione?
La tassazione in caso di anticipazioni è differenziata a seconda delle motivazioni.
Maggiori informazioni nella pagina dedicata alle anticipazioni.
Quale tassazione si applica al riscatto per inoccupazione dopo 12 mesi o 48 mesi?
In caso di riscatto per inoccupazione si applica un’aliquota del 15%, che si riduce di 0,30% per ogni anno di partecipazione alla previdenza complementare successivo al quindicesimo.
Maggiori informazioni nella pagina dedicata ai riscatti.
Quale tassazione si applica al riscatto per cause diverse (es.: perdita dei requisiti)?
Il riscatto per cause diverse è tassato, per la parte imponibile, con ritenuta a titolo di imposta con aliquota del 23%.
Maggiori informazioni nella pagina dedicata ai riscatti.
Qual è il trattamento fiscale della prestazione pensionistica?
Alla prestazione pensionistica si applica un’aliquota del 15%, che si riduce di 0,30% per ogni anno di partecipazione alla previdenza complementare successivo al quindicesimo.
Qual è il trattamento fiscale della R.I.T.A.?
Alla posizione individuale destinata alla R.I.T.A. si applica un’aliquota del 15%, che si riduce di 0,30% per ogni anno di partecipazione alla previdenza complementare successivo al quindicesimo.
Maggiori informazioni nella pagina dedicata alla R.I.T.A.
La tassazione delle prestazioni di capitale, riscatto ed anticipazioni è applicata su tutto l’importo richiesto?
Le aliquote si applicano soltanto sulla parte imponibile. Per la parte di posizione riconducibile al montante maturato dal 1° gennaio 2007, per “imponibile” si intende quanto maturato al netto dei redditi già assoggettati a tassazione (rendimenti e contributi non dedotti) e dei contributi sostitutivi del premio di risultato. L’imponibile viene considerato in maniera differente, a seconda della prestazione richiesta, per i “periodi fiscali” precedenti (fino al 31 dicembre 2000; dal 2001 al 2006).
Come viene tassata la rendita vitalizia?
Alla rendita vitalizia si applica un tipo di tassazione alla parte maturata dopo il 1° gennaio 2007 e un altro tipo di tassazione quanto maturato prima.
Maggiori informazioni nella pagina dedicata alle rendite.